Statuto

STATUTO UNIVERSITÀ TELEMATICA ‘Leonardo DA VINCI’


Gazzetta Ufficiale serie n.271 del 13.11.2021 – emanazione nuovo statuto Unidav – PDF


INDICE

Articolo 1. – Istituzione
Articolo 2. – Personalità giuridica
Articolo 3. – Autonomia
Articolo 4. – Fini istituzionali
Articolo 5. – Perseguimento delle finalità
Articolo 6. – Patrimonio e mezzi finanziari
Articolo 7. – Organi di Ateneo
Articolo 8. – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Articolo 9. – Funzioni del Presidente
Articolo 10. – Rettore
Articolo 11. – Funzioni del Rettore
Articolo 12. – Senato Accademico
Articolo 13. – Consiglio di Amministrazione
Articolo 14. – Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Articolo 15. – Dipartimenti
Articolo 16. – Direttore di Dipartimento
Articolo 17. – Consiglio di Dipartimento
Articolo 18. – Consiglio di Corso di Laurea
Articolo 19. – Direttore Generale
Articolo 20. – Funzioni del Direttore Generale
Articolo 21. – Collegio dei Revisori
Articolo 22. – Nucleo di Valutazione
Articolo 23. – Presidio della Qualità
Articolo 24. – Rinvii

 

Articolo 1. – Istituzione

1.1 – È istituita, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Università telematica «Leonardo da Vinci», di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina (Chieti), piazza San Rocco, n.  2.

1.2 – L’Ateneo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Università «Gabriele d’Annunzio».

 

Articolo 2. – Personalità giuridica

2.1 – L’Ateneo ha personalità giuridica ed è ente senza scopo di lucro. Il presente statuto si configura come l’espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell’art.  33 della Costituzione e nei limiti e modalità stabiliti dalle leggi dello Stato.

2.2 – Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all’estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

 

Articolo 3. – Autonomia

3.1 – L’Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati dagli organi accademici competenti.

 

Articolo 4. – Fini istituzionali

4.1 – L’Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell’art.  7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

4.2 – L’Ateneo svolge e promuove attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

4.3 – L’Ateneo svolge e promuove attività inerenti alla «Terza missione» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realtà produttive e di ricerca del proprio territorio.

 

Articolo 5. – Perseguimento delle finalità

5.1 – Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4, l’Ateneo può:

  1. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
  2. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all’art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003;
  3. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprietà, il possesso o la detenzione nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale;
  4. sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con università italiane e università straniere nonché partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalità.

5.2 – L’Ateneo cura l’istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera, inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento.

5.3 – L’Ateneo conferisce i seguenti titoli:

  • Laurea (L);
  • Laurea magistrale (LM);
  • Dottorato di ricerca (DR);
  • Master universitario di primo e secondo livello.

 

Articolo 6. – Patrimonio e mezzi finanziari

6.1 – L’Ateneo utilizza per le sue attività istituzionali i beni di proprietà nonché quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, dall’Università «Gabriele d’Annunzio» o da altri soggetti nelle modalità stabilite attraverso appositi atti convenzionali.

6.2 – Al mantenimento dell’Ateneo sono destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali , nonché tutti i beni e i fondi che ad essa saranno conferiti a qualsiasi titolo.

6.3 – Allo sviluppo dell’Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l’impegno dell’ente promotore.

 

Articolo 7. – Organi di Ateneo

7.1 – Sono organi di governo dell’Ateneo:

  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • il Rettore;
  • il Senato Accademico;
  • il Consiglio di Amministrazione.

7.2 – È organo di gestione:

  • il Direttore Generale.

7.3 – Sono organi di controllo e di valutazione

  • il Collegio dei Revisori;
  • il Nucleo di Valutazione.

 

Articolo 8. – Presidente del Consiglio di Amministrazione

8.1 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione Università «Gabriele d’Annunzio».

8.2 – Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ateneo, sovrintende a tutte le attività, esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministra- zione e ne redige i punti all’ordine del giorno.

 

Articolo 9. – Funzioni del Presidente

9.1 – Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell’Ateneo .

9.2 – Il Presidente provvede a garantire l’adempimento delle finalità statutarie.

9.3 – Il Presidente assicura i rapporti tra Università telematica «Leonardo da Vinci», la Fondazione Università «Gabriele d’Annunzio» e l’Università «Gabriele d’Annunzio».

 

Articolo 10. – Rettore

10.1 – Il Rettore, proposto dal Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, con il favore di almeno due terzi degli aventi diritto al voto , tra personalità rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale nazionale ed internazionale.

10.2 – Il Rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato una sola volta.

10.3 – Il Rettore, in caso di impedimento o assenza, è sostituito dal proRettore o in assenza di quest’ultimo dal professore più anziano nel ruolo componente del Senato Accademico.

 

Articolo 11. – Funzioni del Rettore

11.1 – Il Rettore:

  • rappresenta l’Ateneo nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
  • vigila, coadiuvato dal Presidente, sull’espletamento dell’attività didattica e scientifica;
  • convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
  • formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull’attività didattica e scientifica dell’Ateneo;
  • esercita l’attività disciplinare del corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;
  • propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali.

11.2 – Il Rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.

 

Articolo 12. – Senato Accademico

12.1 – Il Senato Accademico è costituito:

  • dal Rettore che lo presiede;
  • da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di Dipartimento;
  • da un rappresentante degli studenti;
  • da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

I membri del Senato Accademico durano in carica tre anni e la loro permanenza in Senato non può superare in nessun caso i sei anni consecutivi .

12.2 – Al Senato Accademico partecipa il Direttore Generale o suo delegato, con voto consultivo; può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta del Senato Accademico.

12.3 – In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato Accademico è presieduto e convocato dal professore con la maggiore anzianità di ruolo.

12.4 – Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell’Ateneo e delibera in merito alle seguenti materie:

  1. regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca;
  2. manifesto annuale degli studi;
  3. criteri per l’attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;
  4. attivazione di convenzioni con università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche.

12.5 – Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:

  1. attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a distanza;
  2. redazione del programma triennale di reclutamento del personale docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico- scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti;
  3. copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, nonché in materia di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento;
  4. criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
  5. programmi di sviluppo dell’Ateneo.

12.6 – Al Senato Accademico compete inoltre:

  1. verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di Valutazione, i risultati delle attività di didattica e di ricerca, svolte nell’Ateneo e l’impiego delle relative risorse;
  2. proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree ad honorem ai sensi della vigente normativa.

 

Articolo 13. – Consiglio di Amministrazione

13.1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto:

  1. dal Presidente della Fondazione «Università Gabriele d’An- nunzio», che lo presiede;
  2. dal Rettore;
  3. da due professori di ruolo dell’Università degli studi «Gabriele d’Annunzio», designati dal Consiglio di Amministrazione della Fon- dazione previa autorizzazione dell’Università «G. d’Annunzio»;
  4. da due componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi «Gabriele d’Annunzio»;
  5. da un rappresentante del MUR.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio.

13.2 – Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell’Ateneo, per numero complessivo non superiore a tre.

13.3 – Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere del Consiglio relative dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

 

Articolo 14. – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 – Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le attività dell’Ateneo e, in particolare, delibera in merito a:

  1. nomina del Rettore;
  2. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell’Ateneo;
  3. adozione della Carta dei servizi;
  4. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno studente al momento dell’iscrizione;
  5. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli studenti;
  6. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a consorzi o fondazioni;
  7. promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica;
  8. affidamento, su proposta del Senato Accademico, dell’insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato;
  9. determinazione, su proposta del Senato Accademico, dell’organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante procedure concorsuali ex lege ;
  10. redazione della pianta organica dell’ente e ricorso alla copertura dell’organico, anche sulla base del piano di reclutamento triennale proposto dal Senato Accademico, mediante chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la normativa vigente;
  11. affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa;
  12. affidamento di incarichi per attività di tutorato;
  13. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente;
  14. modifiche dello statuto, sentito il Senato Accademico;
  15. assunzione del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;
  16. ammontare delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il Collegio dei Revisori;
  17. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il Sena- to accademico e sentite le relative strutture didattiche;
  18. nomina dei membri del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità dell’Ateneo;
  19. approvazione del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo secondo le leggi vigenti;
  20. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all’estero, nel rispetto delle leggi vigenti;
  21. nomina del Prorettore;
  22. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

14.2 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all’anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

 

Articolo 15. – Dipartimenti

15.1 – L’Ateneo è organizzato in dipartimenti cui è demandata la disciplina dell’attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.

15.2 – Sono organi dei dipartimenti

  • il Direttore;
  • il consiglio di dipartimento;
  • il Consiglio di Corso di Laurea.

 

Articolo 16. – Direttore di Dipartimento

16.1 – Il Direttore è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo.

16.2 – La seduta per l’elezione del Direttore è presieduta dal docente con la maggiore anzianità di ruolo di prima fascia del dipartimento.

16.3 – Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

16.4 – Il Direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e coordina l’attività, sovrintende al regolare funzionamento dello stesso.

16.5 – Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore triennio.

16.6 – Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività formative.

16.7 – Il Direttore partecipa al Senato Accademico.

 

Articolo 17. – Consiglio di Dipartimento

17.1 – Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei, purché titolari di contratto di insegnamento.

17.2 – Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento, deliberato dal Consiglio.

17.3 – Sono compiti del Consiglio di dipartimento:

  1. la predisposizione e l’approvazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento;
  2. la programmazione e l’organizzazione delle attività didatti- che, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
  3. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
  4. la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonché la programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di cui all’art.  13 della legge n. 341/90.

 

Articolo 18. – Consiglio di Corso di Laurea

18.1. Il Consiglio di Corso di Laurea è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei purché titolari di  contratto di insegnamento, e titolari di contratto d’insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

18.2 – Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo.

18.3 – Al Consiglio di Corso di Laurea compete l’approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.

 

Articolo 19. – Direttore Generale

19.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di selezione del Direttore generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Il Direttore Generale dell’Ateneo è scelto, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di esperienza manageriale.

 

Articolo 20. – Funzioni del Direttore Generale

20.1 – Il Direttore Generale è responsabile dell’esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione dell’Ateneo.

20.2 – Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 21. – Collegio dei Revisori

21.1 – Al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell’Ateneo.

21.2 – Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti.

21.3 – Il Collegio è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

21.4 – Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

21.5 – Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite nel regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

Articolo 22. – Nucleo di Valutazione

22.1 – L’Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

22.2 – L’Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione interno l’autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

22.3 – Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica.

22.4 – Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni, rinnovabili.

22.5 – Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale agli organi centrali di governo dell’Ateneo.

 

 

Articolo 23. – Presidio della Qualità

23.1 – L’Ateneo si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualità della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della Qualità.

23.2 – Il Presidio della Qualità è costituito da un minimo di cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di coordinatore designato dal Rettore, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed un segretario amministrativo collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo.

23.3 – Il Presidio della Qualità assume un ruolo centrale nella promo- zione della cultura della qualità e nell’Assicurazione di qualità (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della Qualità di cui alla normativa vigente.

23.4 – Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica l’aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell’Ateneo; sovrintende al regolare svolgi- mento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;  regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;  assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le commissioni pari- tetiche docenti-studenti.

23.5 – Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

 

 

Articolo 24. – Rinvio

24.1 – Per quanto non riportato nel presente statuto si applica il decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e la legge n. 240/2010 nonché la normativa vigente.

 

 

 

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