Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Emanato con D.R. n.10 del 24.03.2021

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 24 L. 30 dicembre 2010, 240, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europea dell’11.03.2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato), le regole di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
  2. Al fine di favorire la realizzazione dell’attività di ricerca, l’Università Telematica “Leonardo da Vinci” (di seguito denominata Unidav), previa procedura di valutazione comparativa, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo 5.
  3. A norma dell’art. 24, comma 1, L. n. 240/2010, i contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

 

Art. 2 – Tipologie contrattuali

  1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti in base alle seguenti tipologie di contratti:

    1. Contratti RTD-A, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), L. n. 240/2010 (junior), di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. Per i predetti contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito;
    2. Contratti RTD-B, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), n. 240/2010, (senior), di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero, per almeno tre anni anche non consentivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca in quanto equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Per i predetti contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
  1. Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, almeno un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno Il ricercatore con contratto junior, in base a oggettive esigenze dell’Ateneo, può essere tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, almeno un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico.

 

Art. 3 – Proposta di attivazione 

  1. L’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento è deliberata dal Senato Accademico su proposta della facoltà, del dipartimento o della struttura richiedente e approvata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, CdA) dell’Ateneo. La delibera del CdA dovrà indicare la copertura finanziaria di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 240/2010.

  2. I contratti junior possono essere altresì attivati dalle strutture dotate di autonomia finanziaria, che dovranno garantire la copertura integrale dei costi dei contratti in questione.

  3. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori

  4. La proposta di selezione per l’attribuzione del contratto, adottata con le modalità di cui al precedente comma 1, contiene i seguenti elementi necessari:
    1. lo specifico progetto o programma di ricerca;
    2. le motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato;
    3. il settore concorsuale e un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
    4. l’indicazione che la sede di svolgimento delle attività è Unidav, fatti salvi periodi di ricerca da svolgere presso sedi scientifiche qualificate, previa idonea autorizzazione degli organi competenti;
    5. le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore;
    6. il regime di impegno orario;
    7. il corrispettivo contrattuale proposto;
    8. l’indicazione dei fondi sui quali graveranno i costi diretti e indiretti del contratto
  1. Il CdA approva le proposte di attivazione e di proroga dei

 

 

Art. 4 – Modalità di selezione e contenuto del bando

 

  1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli
  2. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
    1. la tipologia del contratto (junior o senior);
    2. il regime di impegno orario (a tempo pieno o definito);
    3. l’oggetto del contratto;
    4. l’indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
    5. il settore concorsuale e un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
    6. l’attività didattica per il contratto senior e, qualora prevista, per il contratto junior;
    7. l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
    8. la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché le competenze informatiche dei candidati;
    9. diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
    10. il trattamento economico e previdenziale;
    11. la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
    12. la modalità di selezione;
    13. i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
    14. l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
    15. gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell’ambito delle attività di ricerca;
    16. la previsione, per quanto possibile, di modalità di trasmissione telematica delle candidature dei titoli e delle pubblicazioni.
  1. Il bando di selezione è emanato con decreto del Rettore e pubblicato nel sito web dell’Ateneo, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. L’avviso del Bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alla selezione e incompatibilità

 

  1. Alle selezioni per contratto junior sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero. Alle selezioni per contratto senior possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera b).
  2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per
  3. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di

 

  1. Non sono ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 L. n. 240/2010 presso gli Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 L. n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa
  2. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla facoltà, al dipartimento o alla struttura che effettuano la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del CdA dell’Ateneo.

Art. 6 – Commissione giudicatrice

 

  1. La selezione è svolta da una Commissione nominata con decreto rettorale, del quale viene dato avviso sul sito web di Ateneo, su proposta del Senato Accademico, sentita la struttura che ha presentato la proposta di attivazione del
  2. La Commissione è composta da almeno tre membri di cui uno interno, scelti tra i professori ordinari o associati e i ricercatori a tempo indeterminato del/i settore/i scientifico/i- disciplinare/i o del settore concorsuale oggetto della selezione o, in subordine, dello stesso macrosettore concorsuale per cui è bandita la procedura. La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti
  3. Nel rispetto della Raccomandazione dell11.03.2005 della Commissione delle Comunità Europee, nella costituzione della Commissione viene assicurato un adeguato equilibrio di
  4. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione decorre il termine di dieci giorni lavorativi per l’eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, i dieci giorni decorrono dalla sua insorgenza.
  5. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il

 

provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Senato Accademico, sentita la struttura proponente, provvede alla sostituzione.

  1. In occasione della riunione di insediamento, la Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Le deliberazioni della Commissione vengono assunte a maggioranza assoluta dei La Commissione può avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
  2. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dal decreto di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della

Art. 7 – Procedura di selezione

 

  1. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in coerenza con i criteri e parametri individuati con Decreto del Ministro dell’Università e della
  2. I bandi prevedono il numero massimo di pubblicazioni da presentare per la

 

  1. A seguito della valutazione preliminare e della redazione della relativa graduatoria, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica davanti alla Commissione. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a
  2. Ad insindacabile giudizio della Commissione, la discussione può avvenire anche mediante modalità di collegamento da
  3. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
  4. I bandi prevedono, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera e le competenze informatiche dei
  5. La Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, individua il vincitore della selezione e redige una graduatoria valida per la proposta di

 

 

 

  1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994 e della vigente normativa in

Art. 8 – Approvazione degli atti

 

  1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni e dagli allegati agli stessi, dalla graduatoria finale e dalla relazione riassuntiva dei lavori
  2. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con In caso contrario, il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice, assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
  3. Il decreto di approvazione degli atti, la relazione e la graduatoria finale sono resi pubblici nel sito dell’Ateneo.

Art. 9 – Proposta di chiamata

 

  1. La facoltà, il dipartimento o la struttura competente procede, entro 60 giorni dall’approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del
  2. La mancata adozione della delibera di chiamata entro il termine di cui al comma 1 comporta l’impossibilità per la struttura proponente di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un
  3. Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il CdA può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa

Art. 10 – Durata del contratto

 

  1. La durata dei contratti è triennale ed i contratti non sono

 

  1. Previa delibera del CdA e positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, è possibile una sola proroga del contratto RTD-A (junior) per massimo due
  2. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, n. 240/2010, nell’ambito delle risorse disponibili, nel terzo anno di contratto RTD-B (senior), l’Unidav può valutare il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore

 

associato.

 

  1. Le attività didattiche e di ricerca di cui all’art. 1, comma 3, del presente Regolamento saranno oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione della struttura di appartenenza. La valutazione negativa della relazione tecnico-scientifica può costituire giusta causa di recesso dal

Art. 11 – Oggetto del contratto

 

  1. Il contratto indica le attività di cui all’art. 1, comma 3, che il ricercatore è tenuto a

 

  1. Nel contratto deve essere specificato il regime di impegno orario (tempo pieno o definito).

 

  1. L’impegno ann uo complessivo per lo svolgimento de lle attività didattiche di cui al precedente art. 1, comma 3, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo

 

 

Art. 12 – Rapporto di lavoro

 

  1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e dal Presidente del
  2. La sede di svolgimento delle attività è Unidav, fatti salvi periodi di ricerca da svolgere presso sedi scientifiche qualificate, previa idonea autorizzazione degli organi
  3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.
  4. I ricercatori a tempo determinato possono variare il regime di impegno orario assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. Tale variazione dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio di
  5. I ricercatori organizzano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca, ove

 

 

  1. Unidav fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei

 

servizi tecnico- amministrativi.

 

  1. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della n. 240/2010.

 

Art. 13 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

 

  1. Ai sensi dell’art. 24, comma 8, n. 240/2010, il trattamento economico dei ricercatori RTD- A (junior) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno orario.
  2. Per i titolari dei contratti RTD-B (senior), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, elevato del 20%.
  3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo
  4. Il rapporto di lavoro del ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro

Art. 14 – Regime delle incompatibilità

 

  1. Il rapporto di lavoro del ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:

 

  1. lo svolgimento del dottorato di ricerca;

 

  1. la titolarità di assegni di ricerca;

 

  1. la titolarità di borse di studio e di ricerca, nonché di analoghi contratti a tempo determinato già stipulati presso questa o altre sedi universitarie;
  2. l’esercizio del commercio e dell’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 297/1999;
  3. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e

 

  1. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici mediante affidamento a titolo
  2. È consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, qualora gli stessi non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo e purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del

 

  1. Ai ricercatori con regime di impegno a tempo definito è altresì consentito lo svolgimento di attività libero-professionale, previa comunicazione all’amministrazione, purché non arrechi pregiudizio alle attività oggetto del contratto e non determini situazioni di conflitto di La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Rettore.

Art. 15 – Cessazione del rapporto di lavoro

 

  1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa
  2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso. Il recesso dell’Unidav deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto, il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non
  3. Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell’Università la mancata presentazione della relazione o la valutazione negativa della stessa, nonché la grave violazione degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 16 – Pubblicazione ed entrata in vigore

 

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della emanazione del Decreto È pubblicato nel sito dell’Ateneo.
  2. Il presente Regolamento sostituisce quello emanato con R. n. 2/2017, modificato con D.R. n. 5/2017.
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