Area Informativa
Indice degli articoli
Articolo 1
- Istituzione -
- Istituzione -
1. E' istituita, ai sensi del Decreto interministeriale
17 aprile 2003 e legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Università telematica "Leonardo
da Vinci", di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia
Teatina, presso il Palazzo dei Baroni;
2. l'Ateneo è promossa e sostenuta dalla Fondazione Università "G. d'Annunzio".
2. l'Ateneo è promossa e sostenuta dalla Fondazione Università "G. d'Annunzio".
Articolo 2
- Personalità giuridica -
- Personalità giuridica -
1. L'Ateneo ha personalità giuridica. Il presente Statuto si configura come l'espressione
fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art.
33 della Costituzione e nei limiti e modalità stabiliti dalle leggi
dello Stato;
2. delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.
2. delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.
Articolo 3
- Autonomie -
- Autonomie -
1. L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica,
organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.
Articolo 4
- Fini istituzionali -
- Fini istituzionali -
1. L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale
lo svolgimento di Corsi Universitari a distanza, ai sensi del Regolamento di
cui al DM n. 509 del 03.11.1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del Decreto Interministeriale
del 17.04.2003;
2. l'Ateneo svolge e promuove, inoltre, attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo;
3. L'Ateneo promuove, infine, attività di formazione continua a favore di tutte le professioni, in particolare nel settore dell'educazione e del personale sanitario.
2. l'Ateneo svolge e promuove, inoltre, attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo;
3. L'Ateneo promuove, infine, attività di formazione continua a favore di tutte le professioni, in particolare nel settore dell'educazione e del personale sanitario.
Articolo 5
- Perseguimento delle finalità -
- Perseguimento delle finalità -
1. Per il perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 4, l'Ateneo può, fra l'altro:
- accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del DM 17.04.2003;
- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale;
- sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con Università italiane e dell'Unione Europea e partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalità.
Articolo 6
- Organi di Ateneo -
- Organi di Ateneo -
1. Sono Organi dell'Ateneo:
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- i Consigli di Facoltà;
- i Consigli di Corsi di Studio;
- il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Nucleo di Valutazione.
Articolo 7
- Presidente del Consiglio di Amministrazione -
- Presidente del Consiglio di Amministrazione -
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
rappresenta ad ogni effetto di legge l'Ateneo, sovrintende tutte
le attività ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e
di attuazione.
Articolo 8
- Rettore -
- Rettore -
1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo tra personalità del mondo della cultura;
2. il Rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato;
3. il Rettore, in caso di impedimento o assenza, può delegare le sue funzioni a un professore ordinario dell'Ateneo.
2. il Rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato;
3. il Rettore, in caso di impedimento o assenza, può delegare le sue funzioni a un professore ordinario dell'Ateneo.
Articolo 9
- Funzioni del Rettore -
- Funzioni del Rettore -
1. Il Rettore:
- conclude accordi in materia didattica, culturale, scientifica e tecnologica;
- vigila, con l'ausilio del Direttore Generale, sui vari servizi, conferendo le opportune direttive per il miglior andamento delle attività e per la corretta applicazione dell'Ordinamento didattico;
Articolo 10
- Senato Accademico -
- Senato Accademico -
1. Il Senato Accademico è costituito dal Rettore che lo presiede
e dai Presidi delle Facoltà istituite. Al Senato accademico così composto partecipa il Direttore Generale o suo delegato, con voto consultivo.
2. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche e delibera in merito delle seguenti materie:
3. Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:
4. Al Senato Accademico competono, inoltre, i seguenti compiti:
2. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche e delibera in merito delle seguenti materie:
- regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca;
- manifesto annuale degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi manifesti elaborati dalle Facoltà;
- criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;
- attivazione di convenzioni con Università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate;
- richieste avanzate dal personale docente per risiedere fuori della propria sede universitaria;
- proposte delle Facoltà in materia di copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, nonchè in materia di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento.
3. Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:
- attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a distanza;
- organico e criteri di attribuzione dei posti del personale docente, amministrativo e tecnico-scientifico, compreso il personale docente, amministrativo e tecnico-scientifico;
- affidamento, mediante contratto di diritto privato, dell'insegnamento delle discipline di studio;
- criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche.
4. Al Senato Accademico competono, inoltre, i seguenti compiti:
- verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo interno di valutazione, i risultati delle attività di didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;
- proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree ad honorem ai sensi della vigente normativa
Articolo 11
- Consiglio di Amministrazione -
- Consiglio di Amministrazione -
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Partecipanti Istituzionali della Fondazione - mediante la formula del gradimento - che contribuiscano con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo.
- dal Presidente della Fondazione "Università Gabriele d'Annunzio", che lo presiede;
- dal Rettore, nominato ex art. 8;
- da due professori di ruolo dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione previa autorizzazione dell'Università
- dai due componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio";
- da un rappresentante del MIUR;
- dal Direttore Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Partecipanti Istituzionali della Fondazione - mediante la formula del gradimento - che contribuiscano con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo.
Articolo 12
- Funzioni del Consiglio di Amministrazione -
- Funzioni del Consiglio di Amministrazione -
1. Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina
le attività dell'Ateneo ed in particolare delibera in merito a:
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
- nomina del Rettore;
- adozione della Carta dei Servizi;
- adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno studente iscritto, per l'adesione ai servizi erogati dall'Ateneo e con espressa previsione delle garanzie mediante le quali lo studente contraente assume il diritto al completamento del ciclo formativo;
- ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli studenti;
- stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a Consorzi o Fondazioni;
- promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica;
- affidamento, su proposta del Senato Accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato;
- determinazione, su proposta del Senato Accademico, dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante procedure concorsuali ex lege 3 luglio 1998 n. 210;
- ricorso a copertura dell'organico mediante chiamate di Professori di ruolo e ricercatori;
- affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa;
- affidamento di incarichi per attività di tutorato;
- attivazione dei Corsi di studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente;
- modifiche dello Statuto, sentito il Senato Accademico;
- assunzione del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
Articolo 13
- Facoltà -
- Facoltà -
1. L'Ateneo è organizzato
in Facoltà, cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei
titoli accademici.
2. Sono Organi della Facoltà:
2. Sono Organi della Facoltà:
- il Preside,
- il Consiglio di Facoltà
- il Consiglio di Corso di Laurea.
Articolo 14
- Preside -
- Preside -
1. Il Preside è eletto dai professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto d'insegnamento della Facoltà, tra i professori di prima fascia afferenti alla stessa.
2. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal docente più anziano di prima fascia della Facoltà.
3. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
6. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento della Facoltà ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività formative.
7. Il Preside partecipa al Senato Accademico.
2. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal docente più anziano di prima fascia della Facoltà.
3. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
6. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento della Facoltà ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività formative.
7. Il Preside partecipa al Senato Accademico.
Articolo 15
- Consiglio di Facoltà -
- Consiglio di Facoltà -
1. Il Consiglio di Facoltà è composto
dai professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto d'insegnamento delle Facoltà.
2. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio.
3. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
2. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio.
3. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
- la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà;
- la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
- la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
- l'esercizio delle altre attribuzioni demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri Organi, così come previsto dallo Statuto;
- aa nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonchè la programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di cui all'art. 13 della legge 341/90
Articolo 16
- Consiglio di Corso di Laurea -
- Consiglio di Corso di Laurea -
1. Il Consiglio di Corso di Laurea è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di prima fascia, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.
2. Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di prima fascia, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.
Articolo 17
- Attività dei docenti -
- Attività dei docenti -
1. I docenti svolgono attività di insegnamento
e di ricerca.
2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Ateneo.
3. L'Ateneo, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca, di base ed applicata.
4. Ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso l'Università Telematica Leonardo da Vinci, si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato come previsto dall'art. 4 della legge 243/91. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.
2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Ateneo.
3. L'Ateneo, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca, di base ed applicata.
4. Ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso l'Università Telematica Leonardo da Vinci, si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato come previsto dall'art. 4 della legge 243/91. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.
Articolo 18
- Direttore Generale -
- Direttore Generale -
1. Il Direttore Generale dell'Ateneo è assunto, su proposta del rettore, con contratto a tempo determinato
di durata non superiore a 3 anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico, anche in funzione dei risultati conseguiti.
Articolo 19
- Collegio dei Revisori -
- Collegio dei Revisori -
1. Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.
2.Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2.Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
Articolo 20
- Nucleo di valutazione -
- Nucleo di valutazione -
1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa,
delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione
sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri
stabiliti dalle norme vigenti.
2. L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonchè il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
2. L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonchè il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
Articolo 21
- Norme Transitorie -
- Norme Transitorie -
1. In sede di prima applicazione del presente Statuto e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni
del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e del Senato accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore,
presieduto da un professore univeristario di prima fascia designato dal Presidente della Fondazione Università "G. d'Annunzio" che assume le funzioni di Rettore e composto da un massimo
di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, di cui almento quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.
2. Il Comitato tecnico organizzatore, entro 60 giorni dall'insediamento, assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Ateneo e per la nomina degli ordinari organi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.
2. Il Comitato tecnico organizzatore, entro 60 giorni dall'insediamento, assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Ateneo e per la nomina degli ordinari organi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.
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